giovedì, novembre 17, 2005

Riforme

Decreto legislativo 17 ottobre 2005
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo
2003, n.53.

[...]

Articolo 3
(Attività educative e didattiche)

1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di cui all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

Articolo 18

(Livelli essenziali dei percorsi)

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

[...]

c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;